CONSIDERATO che la presenza di siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione posti ai lati delle strade può costituire situazione di pericolo e intralcio alla circolazione, anche per i mezzi di soccorso;
RICHIAMATO l’art. 29 del vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) che prevede l’obbligo a carico dei proprietari confinanti con la sede stradale di:
- mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada;
- tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono o limitano la visibilità della segnaletica;
SI RACCOMANDA, a tutti i proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali di:
- potare e mantenere le siepi e le alberature in modo tale che la loro crescita non provochi il restringimento della strada o il suo danneggiamento;
- tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, dalla distanza e dall’angolazione necessarie;
- provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale;
SI AVVERTE che l’accertamento di violazioni a quanto previsto dall’Art. 29 del Codice della Strada, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 173,00 a € 694,00 oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
RESTA INTESO che eventuali danni derivanti a persone, cose e patrimonio stradale nonché costi di futuri interventi svolti da questo Comune in luogo di soggetti inadempienti, verranno addebitati a tutti i proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali che resteranno unici responsabili sia civilmente che penalmente.