L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli
L’imposta è dovuta, dai soggetti passivi, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per contro degli altri, dandone immediata comunicazione al Servizio tributi che provvederà ad aggiornare i propri archivi. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata, a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti è inferiore ad Euro 5,00 (cinque/00).
Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
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